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2019/05/31

BICICLETTE ELETTRICHE: SUGGERIMENTI PER UN ACQUISTO CONSAPEVOLE

Alcune regole da seguire per acquistare una ebike

Chi si affaccia per la prima volta sul mondo delle ebike (= bici elettriche) ne vede e ne sente di tutti i colori. YouTube riporta moltissimi filmati che mostrano ogni tipo di veicolo a due ruote a trazione elettrica, dalle bici da signora con la batteria sul portapacchi fino ai dragster, che strappano la gomma dalle ruote quando accelerano come missili! Il web in generale è pieno di informazioni contrastanti, per cui chi vuole acquistare una semplice bicicletta elettrica, volendo essere sicuro di poterla usare legalmente sul strade pubbliche, resta dubbioso su come comportarsi e cosa acquistare. Qui ed ora proviamo a fare un po' di chiarezza sul mercato ebike e su come tutelarsi per evitare errori.Ebike standard, senza omologazione
Ebike standard, senza omologazione

 

La Direttiva Europea, la 2002/24/CE, definisce le e-bike come mezzi “dotati di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare”.

In sostanza, la Direttiva dice che se sono verificate le seguenti condizioni, il veicolo è escluso dalla applicazione della Direttiva stessa e gli stati membri devono classificare il veicolo come una bicicletta:

1) il motore della bici a pedalata assistita non deve spingere oltre i 25 km/h, cioè che il motore deve "staccare" a tale velocità

2) che la potenza del motore non deve essere superiore a 250 Watt 

3) che il motore si deve attivare solo con il movimento dei pedali (cioè non ci può essere la manetta o manopola tipo acceleratore o simili)

Quindi, per prima cosa dobbiamo sapere che per le e-bike non esiste la OMOLOGAZIONE, ma si parla solo di CERTIFICAZIONE. L’omologazione necessita, invece, per i ciclomotori e, nel nostro caso, solo per Speed Pedelec (biciclette elettriche con motore non superiore a 250W e velocità massima 45 km/h) che, però, in Italia hanno poco mercato per il momento ( devono essere dotate di specchietto, cavalletto obbligatorio, stop, frecce, etc.).

Già da queste semplici considerazioni potete capire se l’ebike che il negozio vi propone è utilizzabile legalmente, senza l’obbligo della immatricolazione, del casco e della assicurazione su strade pubbliche.

Per le e-bike è stato introdotto lo standard europeo EN 15194 (EPAC – Biciclette assistite da motore elettrico) che riguarda esclusivamente la parte elettrica del veicolo, per la parte ciclistica si applicano le norme EN 14764 (City e trekking bike).

Ebike non omologabile, solo per uso in terreni privati
Ebike non omologabile, solo per uso in terreni privati

 

Regolamenti dell'UE per le ebike

Inoltre, la Commissione Europea ha definitivamente confermato che le e-bike, definite come sopra, rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine. La direttiva contiene un elenco di requisiti di sicurezza essenziali relativi alla progettazione e alla costruzione di una macchina. I veicoli possono essere messi in commercio solo se sono conformi a tali requisiti. La maggior parte dei requisiti sono già previsti dalle norme EN 15194, ciò significa che una e-bike conforme alle norme EN 15194 sarà presunta conforme alla Direttiva 2006/42/CE. La Direttiva Macchine, tuttavia, impone qualche obbligo amministrativo aggiuntivo per i produttori, ad esempio il veicolo deve essere dotato della marcatura di conformità CE costituita dal simbolo “CE”. La marcatura CE deve essere visibile, leggibile e indelebile e deve essere apposta sulla e-bike accanto al nome del produttore. La marcatura, tuttavia, può essere apposta solo se la e-bike è conforme anche alla Direttiva 2004/108/CE relativa alla compatibilità elettromagnetica.

Purtroppo, la maggior parte degli stati membri della UE non ha introdotto l’obbligo di conformità alle norme EN 15194 e solo in alcuni stati, Regno Unito e Francia, la conformità è obbligatoria. Negli stati membri che non impongono la conformità è ammessa l’autocertificazione.

Questo vuol dire che qualunque disonesto (succede in Italia e non solo), può importare qualunque mezzo, firmare un documento di autocertificazione che riporti il fatto che i mezzi che lui vende rispettano la norme EN 15194 e il gioco è fatto! Se però succede qualcosa (ad esempio, il mezzo ha un problema meccanico per cui causa un incidente con feriti o peggio) iniziano i problemi. Ovviamente, l’acquirente finale non è coinvolto nella responsabilità e può rivalersi sul chi gli ha venduto il mezzo. Quindi, il primo che ci va di mezzo, se la ebike venduta non rispetta la normativa vigente, è il RIVENDITORE di ebike. Si, proprio il rivenditore locale, perché è lui il responsabile della vendita al pubblico e la prima denuncia se la prende lui!

Ebike S-Pedelec
Ebike S-Pedelec

 

I test e le conseguenze per il rivenditore di biciclette elettriche

Il rivenditore, se l'azienda produttrice è seria, non verrà abbandonato a se stesso, ma sarà tutelato dall'azienda produttrice, che prontamente gli fornirà i TEST UFFICIALI DEL TÜV (o di ente simile accreditato). Peccato che in Italia, ma anche in Europa, purtroppo, non tutti fanno tutti i test necessari nei laboratori accreditati di un ente certificatore, autocertificandosi nella maggior parte dei casi ed allora, se la ebike coinvolta nell’incidente non rispetta le normative, possono essere guai anche per il povero e ignaro rivenditore.

 

Perché molti non fanno i test necessari per le ebike?

Ci sono diversi motivi:

  1. i test costano molti soldi: circa 5.000 euro su ogni prodotto. Immaginate se una azienda che ha a catalogo 30 modelli o più di ebike elettriche, dovesse fare i test su tutti i modelli: 150.000 euro di test e più! Quindi meglio evitare, se la legge non lo impone.
  2. la legge non lo impone e molti, in modo superficiale, ritengono inutile fare i test. Del resto, come molti ricordano, questo accadeva anche sugli scooter che, appena comprati, venivano (e vengono spesso ancora) "sbloccati" e passano subito dai 45Km/h a 70 Km/h e più. FALSO! E lo sanno bene quei concessionari rimasti coinvolti in cause di risarcimento danni o cause penali, che ancora oggi stanno pagando le pesanti conseguenze legali e pecuniarie di tanta superficialità e leggerezza nel trasgredire la legge.
  3. alcune aziende di bici elettriche sostengono che tutti i componenti che montano sulle loro ebike sono già certificati dal fornitore e quindi, montando componenti certificati, la bici risulterà automaticamente certificata. Purtroppo, anche questo è FALSO, perché il test va fatto sulla bici montata, in quanto non è assolutamente detto che se monti componenti certificati, la bici sarà strutturalmente resistente ai cicli di fatica a cui verrà sottoposta durante i test e, successivamente, durante il reale utilizzo. Per esempio, se monto un freno non certificato potrei mettere a serio rischio la vita dell'utente, ma anche se monto un freno certificato, eppure non adatto al peso della bici e non lo testo, posso comunque mettere a rischio la vita dell'utente.
  4. le aziende di ebike producono novità in modo compulsivo, sfornando continuamente modelli nuovi e quindi, se dovessero fare i test ogni volta, spenderebbero parecchi soldi.

Da quanto scritto, ne consegue che è buona regola acquistare prodotti da aziende o importatori seri e referenziati e, se prima di decidere se acquistare un prodotto non siete assolutamente tranquilli sulla serietà della casa produttrice o dell’importatore, chiedete sempre i test originali dell'ente certificatore. Questo è un suggerimento valido per il cliente finale, ma anche per i rivenditori.

 

ing. Massimo Corea

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